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LEGGE 25 novembre 1960, n. 1508

Integrazioni di fondi per il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 4-1-1961
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ad integrazione degli stanziamenti di cui all'articolo 93 del testo
unico  delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre
1931,  n.  1604,  all'articolo  8 della legge 3 giugno 1935, n. 1281,
all'articolo  3  della  legge  21 maggio 1940, n. 626, all'articolo 3
della  legge  10  gennaio 1952, n. 16 e all'articolo 1 della legge 15
marzo   1956,   n.  237,  sono  assegnate  a  partire  dall'esercizio
finanziario  1960-61 fino all'esercizio finanziario 1970-71 compreso,
lire 74.000.000 da ripartire come segue:

   per ciascuno degli esercizi finan-
ziari dal 1960-61 al 1965-66 compreso
lire 8 milioni....................... L. 48.000.000


  Esercizi finanziari:

         anno 1966-67................ L. 6.000.000
         anno 1967-68................ L. 6.000.000
         anno 1968-69................ L. 6.000.000
         anno 1969-70................ L. 4.000.000
         anno 1970-71................ L. 4.000.000