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LEGGE 20 ottobre 1960, n. 1253

Provvedimenti a favore dei danneggiati da terremoti in Friuli nella primavera del 1959.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 9-11-1960
al: 30-11-1961
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'estensione delle
disposizioni  di cui agli articoli 1, lettere b) e c), ivi compresi i
fabbricati rurali (sempre che al ripristino dei fabbricati stessi non
siasi  gia'  provveduto in applicazione del regio decreto 13 febbraio
1933,  n.  215),  2,  4,  5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 19 marzo
1955,  n.  188,  ai  danni  prodotti dai terremoti verificatisi il 26
aprile 1959 ed il 13 giugno 1959 in provincia di Udine, nei comuni di
Arta,  Cercivento,  Enemonzo,  Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco,
Ligosullo,  Ovaro,  Paiuzza,  Paularo, Prato Carnico, Raveo, Suttrio,
Tolmezzo,   Villa   Santina,  Zuglio,  Chiusaforte,  Moggio  Udinese,
Pontebba, Resia ed Ampezzo.