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LEGGE 14 ottobre 1960, n. 1228

Nuove norme per la formazione delle graduatorie nei concorsi a cattedre di scuole secondarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 18-11-1960
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nei  concorsi  generali  a  cattedre  d'insegnamento  nelle  scuole
secondarie  di ogni ordine e grado i posti non ricoperti per mancanza
di  candidati  che  abbiano  riportato la votazione complessiva di 70
centesimi  saranno conferiti in ordine di merito ai candidati che nei
concorsi  medesimi,  pur  avendo conseguito una votazione complessiva
inferiore  ai  70  centesimi, abbiano riportato una media di almeno 7
decimi  dei  voti  assegnati  alle  prove di esame, con non meno di 6
decimi per ciascuna di essa.