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LEGGE 20 ottobre 1960, n. 1190

Integrazione della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 29-10-1960
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Fino  al  31  dicembre  1961, in sostituzione dei periodi minimi di
comando  di  cui  alla  tabella  n. 2 allegata alla legge 15 dicembre
1959,  n. 1089, e' richiesto per l'avanzamento dei tenenti, capitani,
e  tenenti  colonnelli in servizio permanente effettivo della Guardia
di  finanza,  un  anno  di  comando  o  di  incarico  previsti  dalle
disposizioni  che  regolavano l'avanzamento stesso prima dell'entrata
in vigore della citata legge n. 1089.