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LEGGE 14 agosto 1960, n. 823

Estensione degli usi agevolati per lo zucchero e per il glucosio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 3-9-1960
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli  effetti  delle  norme  agevolative  previste  per lo zucchero
impiegato  nella  produzione  delle  marmellate,  per  frutta integra
s'intende  la  frutta  fresca  o  conservata  e  lavorata  secondo le
prescrizioni vigenti.