stai visualizzando l'atto

LEGGE 9 agosto 1960, n. 787

Modificazioni alla legge 2 dicembre 1952, n. 1848, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, per quanto concerne la composizione del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 11-8-1960
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948,
n.  598,  quale  risulta  dalla legge di ratifica 2 dicembre 1952, n.
1848, e' sostituito dai seguenti:
  "I consiglieri indicati dalla lettera g) sono designati da tutto il
personale  dipendente  dall'Azienda  autonoma  delle  ferrovie  dello
Stato,  mediante elezione con il sistema proporzionale. Di ogni lista
non  possono  essere  eletti piu' di due candidati: il terzo posto e'
attribuito  a quella, tra le liste minoritarie, che abbia ottenuto il
maggior numero di voti.
  Le  norme  per  l'elezione  saranno  stabilite  dal  Ministro per i
trasporti    sentite   le   organizzazioni   sindacali   maggiormente
rappresentative a carattere nazionale, non di categoria".