stai visualizzando l'atto

LEGGE 28 luglio 1960, n. 777

Modifiche di servizi di cancelleria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/1973)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 10-8-1960
al: 29-12-1962
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  primo comma dell'art. 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 58, e'
sostituito dal seguente:
  "L'art.  99  dell'ordinamento  del  personale  delle  cancellerie e
segreterie  giudiziarie,  approvato  con regio decreto-legge 8 maggio
1924, n. 715, e' abrogato a decorrere dal 1 gennaio 1963" .
  Al  primo  comma  dell'art.  6 della predetta legge, dopo la parola
"Tesoro" sono aggiunte le seguenti:
  "detratte  le  somme  eventualmente  corrisposte  ai dattilografi o
amanuensi   adibiti,   a  norma  dell'art.  99  dell'ordinamento  del
personale  delle  cancellerie  e segreterie giudiziarie, al lavoro di
copiatura risultante dal relativo registro i).