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LEGGE 10 luglio 1960, n. 736

Mantenimento della iscrizione nell'Albo dei sanitari che prestino servizio in ospedali italiani all'estero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 12-8-1960
al: 12-1-1965
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Dopo  l'ultimo  comma dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo
provvisorio  dello  Stato  13  settembre 1946, n. 233, e' aggiunto il
seguente:
  "Nel  caso  di  cui  alla lettera b) l'interessato, che eserciti la
professione   in  ospedale  italiano  all'estero,  puo'  chiedere  il
mantenimento della iscrizione nell'Albo".