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LEGGE 12 luglio 1960, n. 726

Nuova autorizzazione di spesa per la concessione del concorso statale negli interessi dei mutui per la formazione della piccola proprietà contadina e proroga delle norme sulla proprietà contadina.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 11-8-1960
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  la  concessione  del  concorso dello Stato nel pagamento degli
interessi  dei  mutui previsti dall'art. 2 del decreto legislativo 24
febbraio  1948, n. 114, e successive modificazioni, nonche' dell'art.
2,  lettera  b),  della  legge  20  febbraio  1958, n. 189, il limite
d'impegno  di 200 milioni di lire per l'esercizio finanziario 1959-60
disposto  dalla  legge  7 ottobre 1957, n. 967, e' elevato a lire 400
milioni.
  La  somma  occorrente  per  il  pagamento del concorso previsto dal
comma  precedente  sara'  stanziata  negli  stati di previsione della
spesa  del  Ministero dell'agricoltura e delle foreste negli esercizi
finanziari dal 1959-60 al 1988-89.
  Con  decreto  del Ministro per l'agricoltura e foreste, di concerto
con  quello  per  il  tesoro,  saranno  determinate  la  misura  e le
modalita'  di  liquidazione  del concorso negli interessi per i mutui
previsti  dall'art.  2,  lettera b), della legge 20 febbraio 1958, n.
189.