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LEGGE 10 luglio 1960, n. 725

Norme per la partecipazione al concorso per esami e per titoli a trecento posti di direttore didattico in prova di cui al decreto ministeriale pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" dell'8 settembre 1959, n. 215.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 11-8-1960
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Al  concorso  per  esami e per titoli a trecento posti di direttore
didattico  in prova, bandito con decreto del Ministro per la pubblica
istruzione,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'8 settembre
1959,  n. 215, possono partecipare anche gli insegnanti elementari di
ruolo  che abbiano, da almeno tre anni, alla scadenza dei termini del
bando  stesso,  la qualifica di ordinario e che siano provvisti della
laurea in filosofia o in lettere rilasciata dalla Facolta' di lettere
e filosofia.
  Il  Ministero della pubblica istruzione e' autorizzato a riaprire i
termini  per la presentazione delle domande di ammissione al concorso
in atto.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 10 luglio 1960

                               GRONCHI

                                          TAMBRONI - MEDICI - TAVIANI

                                          Visto,   il  Guardasigilli:
GONELLA