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LEGGE 2 luglio 1960, n. 676

Fissazione di un nuovo termine in sostituzione di quello previsto dall'art. 8 della legge 31 luglio 1954, n. 626, per l'attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 2-8-1960
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA.

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  fissato  al 30 giugno 1961 il termine per l'impegno della somma
di  lire  2.500  milioni  preveduta dall'art. 5 della legge 31 luglio
1954, n. 626.