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LEGGE 30 maggio 1960, n. 557

Modifiche all'art. 2 della legge 17 luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 7-7-1960
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai fini della concessione dei benefici fiscali previsti dall'art. 2
della  legge 17 luglio 1954, n. 522, sia per il dazio e per gli altri
oneri  doganali, sia per l'imposta generale sull'entrata, i materiali
siderurgici prodotti negli altri Stati membri della Comunita' europea
del carbone e dell'acciaio sono assimilati ai materiali di produzione
nazionale  e  sono  ammessi  ai benefici di cui fruiscono i materiali
nazionali medesimi, previa la loro nazionalizzazione col pagamento di
tutti  i diritti doganali vigenti, dell'imposta generale sull'entrata
e  della  imposta  di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n.
570.