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LEGGE 3 marzo 1960, n. 190

Provvidenze in favore degli insegnanti delle scuole elementari per ciechi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 7-4-1960
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nelle  province  in  cui  funzionano  scuole elementari statali per
ciechi  sono  istituiti  ruoli  speciali degli insegnanti di musica e
canto  delle  scuole elementari per ciechi, in ragione di un posto di
ruolo per ogni cinque classi funzionanti presso lo stesso istituto.
  Agli insegnanti iscritti nei ruoli previsti dal precedente comma si
applicano  le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico
dei maestri delle scuole elementari statali per ciechi.