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LEGGE 27 febbraio 1960, n. 182

Aumento dell'indennità di buonuscita e dell'assegno giornaliero di malattia a favore del personale delle Ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 6-4-1960
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'indennita'  di  buonuscita  spettante al personale delle Ferrovie
dello  Stato  e'  liquidata, per le cessazioni dal servizio a partire
dal  1  luglio  1956, nella misura di cinquanta centesimi dell'ultimo
stipendio  mensile,  aumentato degli assegni personali pensionabili e
dei compensi per gli ex combattenti, per ogni anno di servizio utile.
Per   ogni   mese   intero   eccedente  e'  liquidato  un  dodicesimo
dell'importo relativo a un anno. Resta ferma l'applicazione dell'art.
10,  comma  primo,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 11
gennaio 1956, n. 19.
  All'aumento  verra'  fatto  fronte  con  il  maggior  gettito delle
ritenute    al    personale    e    del   corrispondente   contributo
dell'Amministrazione  delle  ferrovie  dello  Stato,  a  seguito  del
conglobamento  totale  del  trattamento  economico  del personale con
effetto dal 1 luglio 1956.