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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1960, n. 53

Riordinamento degli studi delle Facoltà di ingegneria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 12-3-1960
al: 21-12-2008
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella, legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Considerata  l'opportunita'  di  un   aggiornamento   del   vigente
ordinamento didattico degli studi delle Facolta' di ingegneria; 
  Su  conforme  parere  del  Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le  Facolta'  di  ingegneria  sono  costituite  su  cinque  anni  e
comprendono i seguenti corsi di laurea in ingegneria: 
    1) Ingegneria civile (sezioni edile, idraulica, trasporti); 
    2) Ingegneria meccanica; 
    3) Ingegneria elettrotecnica; 
    4) Ingegneria chimica; 
    5) Ingegneria navale e meccanica; 
    6) Ingegneria aeronautica; 
    7) Ingegneria mineraria; 
    8) Ingegneria elettronica; 
    9) Ingegneria nucleare.