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LEGGE 2 febbraio 1960, n. 35

Agevolazioni tributarie in materia di edilizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 8-3-1960
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
        (Esenzione dall'imposta sui redditi dei fabbricati).

  I  fabbricati  di  nuova costruzione destinati ad uso di abitazione
non  di lusso, anche se comprendono uffici e negozi, purche' a negozi
non sia destinata una superficie eccedente il quarto di quella totale
nei  piani  sopra  terra,  sono  esenti  dalla  imposta  erariale sui
fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali per la
durata:
    a) di anni 25, se ultimati entro il 31 dicembre 1961;
    b) di anni 24, se ultimati entro il 31 dicembre 1962;
    c) di anni 22, se ultimati entro il 31 dicembre 1963;
    d) di anni 20, se ultimati entro il 31 dicembre 1964;
    e) di anni 18, se ultimati entro il 31 dicembre 1965;
    f) di anni 16, se ultimati entro il 31 dicembre 1966;
    g) di anni 14, se ultimati entro il 31 dicembre 1967;
    h) di anni 11, se ultimati entro il 31 dicembre 1968;
    i) di anni 8, se ultimati entro il 31 dicembre 1969;
   l) di anni 5, se ultimati successivamente al 31 dicembre 1969.
  Le  stesse  agevolazioni  si  applicano  alle  costruzioni indicate
nell'art. 5 della legge 11 luglio 1942, n. 813.
  Restano  ferme  le agevolazioni previste dall'art. 13 della legge 2
luglio  1949,  n.  408,  per i fabbricati la cui costruzione anche se
iniziata dopo il 31 dicembre 1959 venga ultimata entro il 31 dicembre
1961.