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LEGGE 16 dicembre 1959, n. 1070

Nuove disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  3-1-1960 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Non sono soggette all'imposta generale sull'entrata prevista dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e modificazioni successive, le entrate conseguite in dipendenza delle vendite di materie, merci e prodotti effettuate in locali di vendita al pubblico muniti di licenza di commercio per la vendita al pubblico, ovvero ambulantemente, comprese le vendite e le somministrazioni nei pubblici esercizi.
Non sono altresì soggette alla detta imposta le vendite effettuate, nei confronti di privati consumatori, da laboratori artigiani, spacci o banchi di vendita nei mercati, spacci cooperativi, militari, aziendali, di fabbrica, anche se non muniti di licenza di vendita al pubblico, nonché le somministrazioni in spacci e mense aziendali e di fabbrica e quelle dei circoli ricreativi che assolvevano l'imposta generale sull'entrata in base al numero dei soci.
Per le somministrazioni effettuate nei pubblici esercizi classificati di lusso e di prima categoria l'imposta si corrisponde nei modi previsti dal secondo comma dell'articolo 5 della presente legge, con le aliquote rispettivamente del 3 per cento e del 2 per cento e le addizionali stabilite dall'articolo unico della legge 27 maggio 1959, n. 359.
Sono soggette all'imposta generale sull'entrata le vendite effettuate in locali di vendita al pubblico ed in pubblici esercizi, ovvero ambulantemente, nonché quelle effettuate negli altri esercizi indicati nel secondo comma del presente articolo, nei confronti di commercianti che acquistano per la rivendita e di industriali che impiegano le merci acquistate nella fabbricazione o riparazione di altri prodotti. Per le dette vendite gli acquirenti debbono, sotto la loro esclusiva responsabilità, richiedere al venditore il rilascio di fattura od altro equivalente documento da assoggettarsi ad imposta a cura del venditore stesso nei modi normali e nella misura propria di ciascun prodotto.