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LEGGE 27 maggio 1959, n. 359

Provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata per i consumi di lusso.

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Testo in vigore dal:  1-7-1959
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PUOMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'art. 2 della legge 26 novembre 1957, n. 1153, è sostituito come segue:
"Salvo quanto disposto nei seguenti commi, l'imposta sull'entrata dovuta in abbonamento, in base al volume degli affari, a norma delle disposizioni in vigore, è stabilita nella misura dell'1 per cento.
Per le entrate conseguite in dipendenza degli atti economici sotto elencati l'imposta di cui al precedente comma è dovuta:
a) nella misura del 5 per cento, sui proventi lordi conseguiti dalle sale da thè, sale da ballo,-circoli, clubs ed altri simili locali, compresi quelli esistenti negli alberghi, per gli esercizi classificati di lusso;
b) nella misura del 5 per cento, sui proventi lordi conseguiti dalle sale da thè, sale da ballo, circoli, clubs ed altri simili locali, compresi quelli esistenti negli alberghi, per gli esercizi classificati di prima categoria;
c) nella misura del 4 per cento, per le vendite dei prodotti soggetti nei modi normali all'aliquota dell'8 per cento ad ogni passaggio;
d) nella misura del 4 per cento, sui proventi lordi con seguiti dai ristoranti, caffè e bar, compresi quelli esistenti negli alberghi, per gli esercizi classificati di lusso;
c) nella, misura del 3 per cento, per le vendite dei prodotti soggetti nei modi normali all'aliquota del 5 per cento ad ogni passaggio;
f) nella misura del 3 per cento, sui proventi lordi conseguiti dai ristoranti, caffè e bar, compresi quelli esistenti negli alberghi, per gli esercizi classificati di prima categoria;
g) nella misura del 3 per cento, sui proventi lordi conseguiti dai barbieri e parrucchieri per uomo e per signora, per gli esercizi classificati di lusso;
h) nella misura del 2 per cento, per le vendite di libri usati;
i) nella misura dello 0,50 per cento, per le vendite di prodotti soggetti nei modi normali all'aliquota dello 0,50 per cento ad ogni passaggio.
In aggiunta all'imposta sull'entrata in abbonamento stabilita dai precedenti commi è dovuta nei modi e termini dell'imposta stessa un'addizionale nella misura del 3 per cento sui proventi lordi conseguiti dagli esercizi di cui alle precedenti lettere a) e d), e nella misura del 2 per cento sui proventi lordi conseguiti dagli esercizi di cui alle precedenti lettere b), f) e g).
L'addizionale del 2 per cento è dovuta anche sui proventi lordi conseguiti dagli alberghi classificati di lusso.
L'addizionale del 2 per cento non si applica ai caffè ed ai bar di prima categoria siti in località comprese nelle zone di competenza della Cassa per il Mezzogiorno o in località riconosciute economicamente depresse ai termini dell'art. 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, semprechè le località di cui sopra non siano stazioni di cura di soggiorno o turismo".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1959

GRONCHI SEGNI - TAVIANI - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA