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LEGGE 26 giugno 1959, n. 487

Provvedimenti per la restituzione dell'imposta generale sull'entrata alla esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 5-8-1959
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  prodotti  elencati  nelle  tabelle  allegato A e B alla presente
legge,   sono   ammessi  alla  restituzione  della  imposta  generale
sull'entrata  all'esportazione  nella  misura, rispettivamente, dello
0,80  per  cento  e  dello  0,40  per  cento  del  prezzo  di vendita
all'estero dei prodotti stessi.
  Per  gli  stessi prodotti di estera provenienza e' dovuta, all'atto
dell'importazione,   una   imposta   di   conguaglio,  nella  misura,
rispettivamente,  dello  0,80  per  cento  e dello 0,40 per cento, da
liquidarsi   sul   valore   dei   medesimi,   determinato   ai  sensi
dell'articolo  18  della  legge  19 giugno 1940, n. 762, e successive
modificazioni.