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LEGGE 15 maggio 1959, n. 367

Devoluzione a favore di Enti di assistenza delle ritenute sulle paghe dei militari di truppa della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza, nonchè sugli stipendi e sulle paghe dei militari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  2-7-1959 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


In deroga a quanto stabilito dall'art. 39, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, lo importo delle ritenute:
sulle paghe dei militari di truppa puniti della Marina militare, operate ai sensi del regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, tabella IV, lettera F, e dell'art. 210 del regolamento di disciplina per i Corpi militari, approvato con regio decreto 13 novembre 1924;
sulle paglie dei militari di truppa puniti dell'Aeronautica militare, operate ai sensi degli articoli 92 e 93 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468;
sulle paghe dei militari di truppa puniti della Guardia di finanza, operate ai sensi dell'art. 11 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3170, e dell'art. 87, del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per l'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458,
è devoluto a favore, rispettivamente:
dell'Istituto Andrea Doria, eretto in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1948, n. 989;
dell'opera nazionale dei figli degli aviatori, eretta in ente morale con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1181;
dell'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della Guardia di finanza, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1530.