stai visualizzando l'atto

LEGGE 27 maggio 1959, n. 358

Modifiche in materia di imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 1-7-1959
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  aliquote  della  imposta  unica  sui  giuochi di abilita' e sui
concorsi  pronostici,  di  cui  alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379,
sono stabilite come segue:

        sino a 300 milioni di lire 33 per cento
             " 400 "             " 34 "
             " 500 "             " 35 "
             " 600 "             " 36 "
             " 700 "             " 37 "
             " 800 "             " 38 "
             " 900 "             " 39 "
             " 1.000"            " 40 "
             " 1.100"            " 41 "
             " 1.200"            " 42 "
             " 1.300"            " 43 "
             " 1.400"            " 44 "
             " 1.500"            " 45 "
         oltre 1.500"            " 45 "


  Per  le  somme  intermedie  la  misura  della  aliquota  e'  quella
risultante dall'applicazione della seguente formula:
                          Y = 0,010 x + 30
nella  quale  Y e' l'aliquota corrispondente all'ammontare x espresso
in milioni di lire.
  L'imposta   e'   dovuta,  senza  alcuna  detrazione,  sullo  intero
complessivo  ammontare  delle  poste  in  giuoco  effettuate per ogni
singola  manifestazione di giuoco o concorso periodico, quale risulta
dagli accertamenti compiti a norma, delle disposizioni vigenti.