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LEGGE 9 aprile 1959, n. 253

Concessione gratuita del passaporto agli emigranti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 30-5-1959
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  passaporti  ordinari sono rilasciati e rinnovati agli emigranti,
in Italia e all'estero, con esenzione da qualsiasi diritto o tassa.
  Con  regolamento  saranno  stabilite  le  norme di attuazione della
presente legge.