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LEGGE 3 aprile 1958, n. 473

Modifica degli articoli 9, 10 e 11 del decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, circa l'attribuzione della indennità fissa di volo agli ufficiali dell'Aeronautica militare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 27-5-1958
al: 2-1-1962
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli  ufficiali  del  Corpo  di  commissariato  aeronautico,  ruolo
commissariato  e  ruolo  amministrazione, ed agli ufficiali dell'Arma
aeronautica,  ruolo servizi e ruolo specialisti, che non percepiscono
l'indennita'  di  volo  ad  altro titolo, e' corrisposta, a decorrere
dalla  data  di entrata in vigore della presente legge, un'indennita'
di volo fissa nella misura di lire 5000 mensili.
  Per  avere  diritto  a tale indennita' i suddetti ufficiali debbono
compiere,  entro  il  periodo  di tempo stabilito dal Ministero della
difesa Aeronautica, il minimo dei voli da questo prescritto.