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LEGGE 2 aprile 1958, n. 305

Estensione del beneficio previsto dall'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, agli orfani e alle vedove di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 29-4-1958
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico. 
 
  Il beneficio del termine di tre anni previsto nello art.  7,  comma
primo, della  legge  15  dicembre  1955,  n.  1440,  a  favore  degli
insegnanti degli istituti di istruzione media governativi, pareggiati
o  legalmente  riconosciuti,   mutilati   e   invalidi   di   guerra,
combattenti, reduci e partigiani, perseguitati politici  e  razziali,
e' esteso agli insegnanti orfani di guerra e alle vedove di guerra. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 2 aprile 1958 
 
                               GRONCHI 
 
                                                 ZOLI - MORO - MEDICI 
 
Visto, il Guardasigilli: GONELLA