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LEGGE 13 marzo 1958, n. 281

Provvedimenti per lo sviluppo e la regolamentazione della pesca marittima.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 27-4-1958
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli  armatori  di  natanti,  addetti  alla  pesca  a  strascico ed
iscritti  nelle matricole dei compartimenti marittimi dell'Adriatico,
da  Trieste a Brindisi compreso, aventi apparato motore della potenza
superiore  ad  HPA  100, che trasferiscano entro il 30 novembre 1958,
detti  natanti nelle matricole degli altri compartimenti del litorale
della  Repubblica ed ivi stabiliscano e mantengano, per un periodo di
almeno  anni  tre,  la  propria  base  di armamento, e' concessa, nei
limiti dello stanziamento di cui all'art. 7 della presente legge, una
indennita' di trasferimento nella misura di lire 2 per HPA-miglio.
  Detta  indennita'  sara'  corrisposta  entro sei mesi dall'avvenuto
trasferimento.