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LEGGE 18 marzo 1958, n. 269

Concessione di indennizzi per beni, diritti e interessi situati nella zona B dell'ex Territorio libero di Trieste.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/02/1994)
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Testo in vigore dal: 11-4-1958
al: 17-4-1963
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    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  In attesa di sistemazione definitiva, e' autorizzata la concessione
di un indennizzo a favore dei cittadini italiani  titolari  di  beni,
diritti ed interessi situati nella zona B del gia' Territorio  libero
di Trieste, rimasta sotto l'Amministrazione  jugoslava.  L'indennizzo
sara' frattanto calcolato sulla base del valore  1938  attribuito  ai
beni, moltiplicato per i seguenti coefficienti di maggiorazione: 
    a) 40 volte sino al valore di 200.000 lire; 
    b) 20 volte sul valore eccedente le 200.000 lire fino a 2 milioni
di lire; 
    c) 7 volte sul valore eccedente i 2 milioni di lire. 
  Per le ipotesi previste dalle leggi 27 dicembre 1953, n.  968  e  9
gennaio 1951, n. 10, l'indennizzo da corrispondere non puo'  superare
il limite degli indennizzi,  rispettivamente,  liquidabili  ai  sensi
delle leggi medesime. 
  Sono esclusi dall'indennizzo coloro che entro il 5 gennaio 1956 non
avevano presentato la dichiarazione di rinuncia alla residenza  nella
zona B.