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LEGGE 14 marzo 1958, n. 251

Modifica degli articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, concernente i requisiti di ammissione nei ruoli della carriera direttiva dei servizi antincendi ed il collocamento a riposo del personale statale dei servizi antincendi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/2006)
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Testo in vigore dal: 20-4-1958
al: 19-4-2006
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  L'art. 9 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e'  sostituito  dal
seguente: 
  "L'ammissione  nel  ruolo  della  carriera  direttiva  dei  servizi
antincendi avviene mediante pubblico concorso per esami. 
  Gli aspiranti a posti di ispettore in prova, oltre  a  possedere  i
requisiti  generali  di  cui  all'art.  2  del  testo   unico   delle
disposizioni concernenti lo statuito  degli  impiegati  civili  dello
Stato, approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  10
gennaio 1957, n. 3, devono, altresi', essere in possesso dei seguenti
requisiti: 
    1) diploma di laurea in ingegneria conseguita in una  Universita'
italiana; 
    2) eta' che, alla data di  scadenza  del  termine  stabilito  nel
bando di concorso per la presentazione della domanda  di  ammissione,
non deve essere superiore agli anni 30, salve le elevazioni  previste
dalle vigenti disposizioni; tale limite non  potra'  in  nessun  caso
eccedere gli anni 35; 
    3) avere assolto agli obblighi di leva; 
    4) statura non inferiore a metri 1,65; 
    5) piena incondizionata idoneita' fisica. 
  All'accertamento della idoneita' fisica procede, prima degli  esami
scritti, una Commissione medica,  composta  dall'ispettore  sanitario
dei servizi antincendi, presidente, e da due  medici  da  rinominarsi
dal Ministro. 
  Il giudizio della Commissione medica e' definitivo. 
  I vincitori del concorso sono nominati, con decreto  del  Ministro,
ispettori in prova  e  comandati  a  frequentare,  presso  le  Scuole
centrali antincendi,  un  corso  a  carattere  teorico-pratico  della
durata di sei mesi,  al  termine  del  quale,  se  giudicati  idonei,
conseguono la nomina ad ispettore e sono iscritti nel ruolo  in  base
alla graduatoria formata al termine del corso stesso. 
  Coloro i quali non sono dichiarati idonei  sono  ammessi,  per  una
sola volta, agli  esami  di  riparazione,  dopo  di  che,  se  ancora
riconosciuti non idonei, il  Ministro  dichiara  la  risoluzione  del
rapporto  d'impiego  con  decreto  motivato.  In  tal   caso   spetta
all'impiegato una indennita' pari a due  mensilita'  del  trattamento
goduto durante il corso. 
  Il  giudizio  sulle  prove  di  fine  corso  e'  devoluto  ad   una
Commissione presieduta da un prefetto di 1ª classe in servizio presso
il Ministero dell'interno e  composta  dal  comandante  delle  Scuole
centrali antincendi e dai docenti del corso. 
  Un funzionario amministrativo della carriera direttiva, in servizio
presso la Direzione generale dei servizi antincendi, con qualifica di
consigliere di 1ª o 2ª classe, esercita le funzioni di segretario".