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LEGGE 7 marzo 1958, n. 237

Modifiche alla legge 2 agosto 1952, n. 1221, e disposizioni per l'ammodernamento delle ferrovie Suzzara-Ferrara e Parma-Suzzara.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 18-4-1958
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   termine   di   tempo   per   l'effettuazione   dei  lavori  di
ammodernamento,  di  cui all'art. 1, lettera b), della legge 2 agosto
1952, n. 1221, non puo' superare, salva la proroga prevista dall'art.
8,  i  tre  anni dalla data di registrazione del decreto del Ministro
per  i trasporti con cui viene approvato il voto della Commissione di
cui all'art. 10 della stessa legge.