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LEGGE 27 febbraio 1958, n. 205

Estensione dell'indennità speciale prevista dall'art. 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, ad alcune categorie di ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  12-4-1958 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



L'indennità speciale annua prevista dall'art. 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, è estesa, a decorrere dal 1° gennaio 1953 e comunque non oltre il sessantacinquesimo anno di età, agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica collocati a riposo per età direttamente dal servizio permanente rispettivamente prima delle date dalle quali hanno avuto effetto la legge 9 maggio 1940, n. 369, e sono entrati in vigore i decreti legislativi 5 ottobre 1945, n. 734, e 10 gennaio 1947, n. 58, nonché agli ufficiali delle stesse Forze armate che, già in ausiliaria per età, erano stati da tale posizione collocati a riposo rispettivamente prima delle date anzidette.