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LEGGE 13 marzo 1958, n. 203

Conferimento della croce al merito di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 11-4-1958
al: 8-10-2010
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    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico. 
 
  La croce al merito di guerra per il conflitto 1940-45  e'  concessa
d'ufficio senza alcun limite di tempo. 
  I reclami contro i provvedimenti di mancata concessione della croce
al merito di guerra devono essere presentati fino a 90  giorni  dalla
data di comunicazione dei provvedimenti stessi. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara',  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 13 marzo 1958 
 
                               GRONCHI 
 
                                                       ZOLI - TAVIANI 
 
Visto, il Guardasigilli: GONELLA