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LEGGE 4 marzo 1958, n. 170

Modifiche al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 36, concernente l'istituzione di una Agenzia del monopolio italiano dei tabacchi in Oriente.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 5-4-1958
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico. 
 
  Il primo comma dell'art. 3 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 36,
e' sostituito dal seguente: 
  "Ai suddetti funzionari sara' corrisposta, oltre al rimborso  delle
spese di viaggio (aumentato  delle  percentuali  previste  nel  tempo
dalle disposizioni in vigore per gite di servizio all'estero) per gli
spostamenti dall'una all'altra localita' in Oriente e per recarsi  in
Italia ogni qualvolta vi siano chiamati per ragioni di servizio,  una
indennita' giornaliera pari alla diaria base vigente nel tempo per il
rispettivo grado o qualifica per le gite di servizio nell'interno del
territorio nazionale, aumentata di un coefficiente  di  maggiorazione
da stabilirsi, con decreto del Ministro per le finanze,  di  concerto
con quello per il tesoro, entro il limite massimo di quattro volte la
diaria base suddetta". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 4 marzo 1958 
 
                               GRONCHI 
 
                                            ZOLI - ANDREOTTI - MEDICI 
 
                                             Visto, il Guardasigilli: 
GONELLA