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LEGGE 8 febbraio 1958, n. 109

Abrogazione dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144, recante norme dirette a regolare il passaggio dall'applicazione della legge penale di guerra all'applicazione di quella di pace.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 25-3-1958
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  norme  dell'art.  3  del decreto legislativo luogotenenziale 21
marzo  1946,  n.  144, cessano di avere applicazione dal giorno della
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 8 febbraio 1958

                               GRONCHI

                                            ZOLI - TAVIANI - TAMBRONI
                                              - GONELLA - ANDREOTTI -
                                                               MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA