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LEGGE 4 febbraio 1958, n. 51

Cancellazione da linea navigabile dell'allacciamento idroviario fra Aquileia e Porto Buso per il fiume Terzo e per il canale Anfora.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 12-3-1958
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico. 
 
  L'allacciamento idroviario fra Aquileia e Porto Buso per  il  fiume
Terzo e per il canale Anfora classificato tra le linee navigabili  di
2ª classe con il regio decreto 4 ottobre 1928, n. 2479, e' cancellato
dall'elenco delle linee navigabili. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 4 febbraio 1958 
 
                               GRONCHI 
 
                                               ZOLI - TOGNI - GONELLA 
                                                   ANDREOTTI - MEDICI 
 
Visto, il Guardasigilli: GONELLA