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LEGGE 4 febbraio 1958, n. 41

Agevolazioni fiscali in materia d'imposta generale sull'entrata sul bestiame suino ed ovino macellato per il consumo familiare dei proprietari allevatori diretti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 11-3-1958
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'imposta  generale  sull'entrata  dovuta,  a  mente  della legge 4
febbraio  1956,  n. 33, sul bestiame suino macellato dagli allevatori
diretti e destinato totalmente al consumo familiare del proprietario,
e' stabilita nella misura fissa di lire 250 a capo.
  Per  il bestiame ovino che, alle medesime condizioni del precedente
comma,  venga  macellato e destinato esclusivamente ad uso familiare,
l'imposta  generale sull'entrata e' dovuta nella misura di lire 200 a
capo.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 febbraio 1958

                               GRONCHI

                                                   ZOLI - ANDREOTTI -
                                                            - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA