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LEGGE 4 febbraio 1958, n. 23

Norme per il conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/01/1986)
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Testo in vigore dal: 26-11-1970
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  I minimi di salario previsti in  ciascuna  provincia  in  base,  ai
vigenti contratti integrativi provinciali del contratto nazionale  di
lavoro del 30 aprile 1938 ed aggiornati ai sensi del decreto-legge 15
aprile 1948, n. 628, e della legge 31 marzo 1954, n.  109,  spettanti
ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza e custodia ed  ai
lavoratori addetti  alla  pulizia  con  rapporto  continuativo  negli
immobili urbani adibiti ad uso di abitazione ed  altri  usi  compresi
quelli di cooperative a contributo statale e di Istituti autonomi  di
case popolari; 
    l'indennita' di contingenza di cui all'art. 1  del  decreto-legge
22 aprile 1947, n. 28, aumentata ai sensi dell'art. 2 della legge  20
novembre 1951, n. 1323, e dell'art. 2 della legge 31 marzo  1954,  n.
109; 
    l'indennita' di caro vita di cui al decreto-legge luogotenenziale
2 novembre 1944, n. 303; 
    l'indennita' di caro pane di cui al decreto-legge 7 luglio  1948,
n. 1093; 
    sono conglobati a tutti i fini contrattuali e  di  legge  in  una
unica voce retributiva, uguale per uomo e  donna,  a  partire  dal  1
gennaio 1957.((4)) 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 12-18 novembre  1970,  n.  161
(in G.U. 1a s.s. 25/11/1970, n.299) ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo unico,  tabella  A,  del  D.L.C.P.S.  22
aprile 1947, n. 285, nonche' dell'art. 1 del decreto  legislativo  14
dicembre 1947, n. 1460, degli artt. 1 e 2 della legge di ratifica  20
novembre 1951, n. 1323, dell'art. 2 della legge  31  marzo  1954,  n.
109, e dell'art. 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 23, nelle parti in
cui  rispettivamente  stabiliscono,  aumentano  e  conglobano   nella
retribuzione l'indennita' di  contingenza,  dovuta  ai  portieri,  in
misura ridotta in relazione al reddito imponibile dello stabile 
inferiore al minimo stabilito per legge."