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LEGGE 10 dicembre 1957, n. 1248

Norme per l'aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 19-1-1958
al: 24-11-1975
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  sussidio a titolo di soccorso giornaliero, previsto dalla legge
22  gennaio  1934, n. 115, e successive modificazioni e integrazioni,
e' stabilito nelle seguenti misure:
      a) per il militare................................... L. 300
      b) per la moglie..................................... " 300
      c) per il figlio..................................... " 159
      d) per il genitore................................... " 200
      e) per il fratello o la sorella...................... " 159
      f) per l'avo o l'ava................................. " 150