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LEGGE 1 novembre 1957, n. 1087

Utilizzo di parte del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America, stipulato il 30 ottobre 1956 e completato da successivi scambi di Note, per agevolare il finanziamento dei crediti a medio e lungo termine a favore delle industrie esportatrici italiane.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 11-12-1957
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  valere sulle disponibilita' dei prestiti fatti dal Governo degli
Stati  Uniti d'America al Governo italiano, ai sensi della lettera d)
dell'art.  2 dell'Accordo sui prodotti agricoli, stipulato in data 30
ottobre  1956 completato da successivi scambi di Note, e' autorizzato
il prelevamento di somme fino all'ammontare di milioni 6.875 di lire,
da  destinarsi ai finanziamenti dei crediti a medio e lungo termine a
favore delle industrie esportatrici italiane, previsti dall'art. 20 e
successivi della legge 22 dicembre 1953, n. 955.