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LEGGE 21 novembre 1957, n. 1082

Applicazione di benefici demografici al personale della magistratura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 10-12-1957
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  magistrati,  in  dipendenza  della  nascita di uno o piu' figli
avvenuta  durante  il  periodo di uditorato e la permanenza nel ruolo
degli  aggiunti  giudiziari,  sara'  concesso un aumento periodico di
stipendio con decorrenza dalla nomina a magistrato di tribunale.