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LEGGE 27 giugno 1957, n. 464

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, concernente misure per assicurare l'utilizzo di oli minerali distillati aventi particolari caratteristiche, allo scopo di ottenere maggiori disponibilità di olio combustibile, nonchè delle eccedenze di gas di petrolio liquefatti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 3-7-1957
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato: 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
                           Articolo unico. 
 
la seguente legge: 
 
  E' convertito in legge il decreto-legge  3  maggio  1957,  n.  262,
concernente misure per assicurare l'utilizzo di prodotti  petroliferi
leggeri, allo scopo  di  ottenere  maggiori  disponibilita'  di  olio
combustibile, nonche' delle eccedenze di gas di petrolio  liquefatti,
con le seguenti modificazioni: 
 
  L'art. 1 e' sostituito dal seguente: 
  Nella tabella A annessa al decreto-legge 3 dicembre 1953,  n.  878,
convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, dopo la lettera H - oli
minerali - e' aggiunta la seguente voce: 
    I) oli minerali non  raffinati  provenienti  dalla  distillazione
primaria di petrolio naturale greggio aventi punto di infiammabilita'
(in vaso chiuso) inferiore a 55° C., nei quali il distillato  a  225°
C. sia inferiore al 95 per cento in volume e a 300° C. sia almeno  il
90 per cento in volume: 
      1) da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e  nei
forni presso le raffinerie in cui siano stati prodotti; 
      2)  impiegati  per  generare,  direttamente  o  indirettamente,
energia elettrica, purche' la potenza installata non sia inferiore  a
chilowatt 500; 
      3) destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti
cittadine di distribuzione. 
  All'art. 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  Il diritto alla restituzione di cui all'art.  9  si  prescrive  nel
termine di  due  anni  dalla  data  della  liquidazione  delle  somme
spettanti, da eseguirsi dal competente ufficio tecnico delle  imposte
di fabbricazione in base ad apposita dichiarazione di consumo che  la
ditta interessata e' tenuta a presentare  bimestralmente  all'ufficio
medesimo. Le spese relative agli accertamenti di cui al  primo  comma
del presente articolo sono a carico della ditta interessata. 
  E' aggiunto il seguente articolo 10-bis: 
  Il Ministro per il  tesoro  e'  autorizzato  a  istituire  apposito
capitolo nello stato di previsione della spesa  del  Ministero  delle
finanze per l'esercizio finanziario 1957-1958  onde  far  luogo  alla
restituzione prevista dall'articolo 9. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 27 giugno 1957 
 
                               GRONCHI 
 
                                                   ZOLI - ANDREOTTI - 
MEDICI - GAVA - 
CARLI 
 
Visto, il Guardasigilli: GONELLA