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DECRETO-LEGGE 25 giugno 1957, n. 444

Ulteriore proroga dei termini previsti dal secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936 n. 2081, relativo al nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 12 agosto 1957, n. 692 (in G.U. 16/08/1957, n.203).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/1957)
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Testo in vigore dal: 26-6-1957
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione; 
  Visto il regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n.  2081,  convertito
nella legge 10 giugno 1937, n. 1002,  concernente  il  nuovo  assetto
delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale; 
  Visto il decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, convertito  nella
legge 17 febbraio 1957, n. 22, concernente  la  proroga  dei  termini
previsti dal secondo comma dell'art. 3 del citato regio decreto-legge
7 dicembre 1936, n. 2081; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  prorogare
ulteriormente i termini  predetti  in  attesa  dell'approvazione  del
disegno di legge concernente il riassetto dei  servizi  marittimi  di
preminente interesse nazionale attualmente all'esame del  Parlamento,
allo scopo di assicurare la continuita' dei servizi marittimi; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile,  di  concerto
con i Ministri per il bilancio, per le finanze e per il tesoro; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  Il termine di anni venti, previsto dal secondo  comma  dell'art.  3
del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n.  2081,  convertito  nella
legge 10 giugno 1937, n. 1002, gia' prorogato  di  sei  mesi  con  il
decreto-legge 20 dicembre 1956,  n.  1379,  convertito  in  legge  17
febbraio 1957, n. 22, e' prorogato al 30 giugno 1958. 
  I  Ministri  per  la  marina  mercantile  e  per  il  tesoro   sono
autorizzati a stipulare,  con  le  Societa'  esercenti  le  linee  di
navigazione di  preminente  interesse  nazionale,  appositi  atti  di
proroga delle concessioni, alle  stesse  condizioni  contenute  nelle
convenzioni in vigore. 
  La  revisione  prevista  dall'art.  7  del  regio  decreto-legge  7
dicembre 1936, n. 2081, modificato dall'art 1  del  decreto-legge  20
dicembre 1956, n. 1379, sara' effettuata anziche' per  il  periodo  1
gennaio 1953-30 giugno 1957, per il periodo 1° gennaio 1953-30 giugno
1958, in rapporto al risultato netto conseguito nel periodo stesso.