stai visualizzando l'atto

LEGGE 14 aprile 1957, n. 259

Norme relative all'ordinamento dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 18-5-1957
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  L'art. 3 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 27, concernente
il  riordinamento  del  Consiglio  di  amministrazione  dell'Istituto
nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali e' sostituito
dal seguente: 
  "Il  Consiglio  di  amministrazione  e'  composto,  oltre  che  del
presidente, dei seguenti membri nominati con decreto  del  Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto
con quelli per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale: 
    a) un funzionario designato dal rispettivo Ministro per  ciascuno
dei  Ministeri  dell'interno,  del  tesoro  e  del  lavoro  e   della
previdenza sociale; 
    b) un rappresentante dell'Alto Commissariato per  l'igiene  e  la
sanita' pubblica, designato dall'Alto Commissario per l'igiene  e  la
sanita' pubblica; 
    c) otto iscritti all'Istituto, in rappresentanza della categoria,
scelti  dal  Ministro   per   l'interno   tra   i   designati   delle
organizzazioni  sindacali  di  categoria   piu'   rappresentative   a
carattere nazionale; 
    d) un rappresentante dei pensionati, a norma della legge 4 agosto
1955, n. 692; 
    e) quattro amministratori di Enti locali, scelti dal Ministro per
l'interno tra i designati delle associazioni nazionali tra i  Comuni,
le Province e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o,
in mancanza di dette associazioni, tra gli amministratori degli  enti
maggiori. 
  Sono, inoltre, nominati quattro consiglieri  supplenti,  dei  quali
uno  appartenente  alla  categoria  di  cui  alla  lettera  a),   due
appartenenti  alla  categoria  di  cui  alla  lettera  c),   ed   uno
appartenente alla categoria di cui alla lettera e). 
  I membri del Consiglio di amministrazione, compreso il  presidente,
durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. 
  Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza di voti;
in caso di parita' prevale il voto del presidente".