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LEGGE 28 marzo 1957, n. 222

Proroga dei termini previsti dagli articoli 4, 25 e 27 della legge 25 giugno 1949, n. 409, e dall'art. 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 11-5-1957
al: 1-8-1960
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Sono prorogati al 30 giugno 1960 i termini di cui agli articoli 4 e
27 della legge 25 giugno 1949, n. 409, fermo restando il termine  per
la presentazione delle domande di contributo di cui all'art. 7  della
legge 27 dicembre 1953, n. 968.