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DECRETO-LEGGE 16 marzo 1957, n. 69

Ripristino delle agevolazioni temporanee straordinarie per lo spirito e l'acquavite di vino accordate con il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, e con il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 maggio 1957, n. 307 (in G.U. 15/05/1957, n.123).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/05/1957)
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Testo in vigore dal: 16-5-1957
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
  Visto  il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli
spiriti,  approvato  con  decreto  Ministeriale  8  luglio 1924, e le
successive modificazioni;
  Visto   il  decreto-legge  18  aprile  1950,  n.  142,  concernente
modificazioni  al  regime  fiscale  degli  spiriti  per  agevolare la
distillazione  del  vino  e  alle  disposizioni  relative alla minuta
vendita  degli  estratti  ed essenze per la preparazione dei liquori,
convertito in legge con la legge 16 giugno 1950, n. 331;
  Vista  la  legge  7  dicembre  1951,  n.  1559,  che  disciplina la
produzione ed il commercio delle acquaviti;
  Visto  il  decreto-legge  18  marzo  1952,  n.  118, concernente il
ripristino delle agevolazioni fiscali temporanee straordinarie per la
distillazione  del  vino,  convertito in legge con la legge 15 maggio
1952, n. 457;
  Visto  il  decreto-legge  3  dicembre  1953,  n.  879,  concernente
modificazioni  all'imposta  di  fabbricazione  ed ai diritti erariali
sugli  alcoli, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 31
gennaio 1954, n. 3;
  Visto  il  decreto-legge  16  settembre  1955,  n. 836, concernente
proroga  e  modifica del regime fiscale sugli alcoli, convertito, con
modificazioni, in legge con la legge 15 novembre 1955, n. 1037;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' e l'urgenza di ripristinare
temporaneamente le agevolezze temporanee straordinarie per lo spirito
e l'acquavite di vino concesse con i decreti legge 18 aprile 1950, n.
142 e 18 marzo 1952, n. 118;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le finanze, di concerto con il
Ministro per il bilancio e con quello per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Allo spirito ottenuto, dalla data di entrata in vigore del presente
decreto  fino  al  31  agosto  1957,  ((dalla  distillazione  di vini
denunciati   come   genuini))   di   qualsiasi  gradazione  anche  se
((acescenti  o  alterati,  e tali riconosciuti)) dall'Amministrazione
finanziaria,  e' accordato nella misura del 70% un abbuono di imposta
depurata  dell'abbuono  di fabbricazione e della riduzione di imposta
di  cui  all'art.  2  del  decreto-legge  3  dicembre  1953,  n. 879,
convertito,  con  modificazioni,  nella  legge 31 gennaio 1954, n. 3,
((ed estensivamente alla produzione posteriore al 30 aprile e fino al
31  agosto  1957)) ed all'art. 9 del decreto-legge 16 settembre 1955,
n.  836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955,
n. 1037.
  L'abbuono  e'  accordato a condizione che lo spirito sia depositato
in magazzini fiduciari dai quali potra' essere estratto dopo il primo
anno  di  giacenza,  in ragione di non oltre un quarto per ognuno dei
quattro anni successivi.
  ((L'Amministrazione   finanziaria,  d'intesa  con  gli  uffici  dei
Ministeri   dell'agricoltura,   e   dell'industria,   provvedera'   a
garantire,  con particolari controlli, la genuinita' dei vini ammessi
alla distillazione agevolata)).