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LEGGE 27 dicembre 1956, n. 1457

Istituzione di un fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 22-1-1957
al: 13-5-1968
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  istituito  presso il Ministero della marina mercantile un fondo
di  rotazione  per  anticipazioni  ad  Istituti  per  l'esercizio del
credito  peschereccio  a favore di esercenti l'industria della pesca,
singoli  od associati, con preferenza per quelli esercitanti la pesca
costiera, nonche' a favore di industrie intese al potenziamento delle
attivita' pescherecce.
  Il credito puo' essere ammesso per i seguenti fini:
    a)  costruzione  in  cantieri nazionali di natanti per la pesca o
per  il  trasporto del pescato, destinati alla sostituzione di unita'
gia'  esistenti  di scarso rendimento per vetusta' o per altre cause,
che dovranno essere demolite;
    b)  impianto  a  bordo di frigoriferi, apparecchi radiotelefonici
ricetrasmittenti,  ultrasonori  (ecometri)  od ogni altro impianto od
apparecchio  che  il progresso tecnico appresta al fine di ridurre od
eliminare  il  logorio  o  la  perdita  degli  attrezzi  da pesca, di
incrementare la produzione ittica riducendo i costi di esercizio e di
tutelare la sicurezza della vita umana in mare;
    c)  installazione  di motori su barche removeliche destinate alla
pesca   al   fine   di  aumentarne  l'efficienza  ed  il  rendimento,
sostituzione di motori su altri natanti da pesca;
    d) acquisto o rinnovazione di reti, lampade con relativi impianti
di  alimentazione  e  ricarica di accumulatori, funi, cavi, filati ed
altre materie ed attrezzature da pesca;
    e)  impianto,  ampliamento,  ammodernamento  dei  servizi e delle
attrezzature  di  peschiere,  valli,  stagni ed altri bacini di pesca
esistenti in acque demaniali marittime;
    f)  costruzione,  ammodernamento  e  miglioramento  di impianti a
terra  per  la  conservazione  e  la  distribuzione del pescato e per
l'approvvigionamento  dei  natanti  da  pesca;  impianti  e manufatti
collettivi per usi di pesca;
    g)  miglioramento  e riparazioni di natanti per la pesca e per il
trasporto del pescato;
    h) acquisto di mezzi di trasporto del pescato;
    i)  attuazione  di  iniziative  intese  comunque al potenziamento
delle attivita' pescherecce.