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LEGGE 27 dicembre 1956, n. 1453

Norme per l'applicazione dell'art. 8 della legge 20 febbraio 1950, n. 64.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 20-1-1957
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nei  casi previsti dall'art. 8 della legge 20 febbraio 1950, n. 64,
il   riscatto   in   capitale  della  rendita  e'  condizionato  alla
dimostrazione  da  parte  del titolare della rendita del possesso dei
requisiti   personali   e   familiari   di  legge  e  della  utilita'
dell'investimento per gli scopi contemplati dall'articolo stesso.
  Nell'investimento  in  beni  terrieri  si intendono compresi, oltre
l'acquisto  dei  terreni,  affrancazioni  di  canoni ed estinzione di
mutui,  tutte  le  opere  edilizie  inerenti  al  fondo ed utili alla
valorizzazione   dell'azienda   agricola,   nonche'   le   opere   di
miglioramento fondiario.
  Le  macchine  agricole  per il cui acquisto puo' essere concesso il
riscatto  devono  essere  di apprezzabile rilevanza economica e reale
utilita'  in  relazione  alla  entita'  ed alle caratteristiche della
azienda agricola per la quale devono essere usate.