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LEGGE 13 dicembre 1956, n. 1420

Titolo di studio obbligatorio per l'ammissione alle scuole-convitto professionali per infermiere, istituite a norma del regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 15-1-1957
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'art.  8  del  regio  decreto-legge 15 agosto 1925, numero 1832,
convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e' premesso il seguente
comma:
  "Per  l'ammissione  alle scuole-convitto e' prescritta, come titolo
di studio minimo, la licenza di scuola media inferiore o di scuole di
avviamento o altro titolo di studio equipollente".