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LEGGE 22 novembre 1956, n. 1337

Acquisto di nuovo materiale rotabile e lavori di miglioria di quello esistente, per l'ammodernamento ed il potenziamento della rete delle ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 16-12-1956
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  far  tempo dall'esercizio 1957-58, l'assegnazione a carico delle
spese    complementari    della    parte   ordinaria   del   bilancio
dell'Amministrazione  delle  ferrovie dello Stato per il rinnovamento
del materiale rotabile e delle navi traghetto, e' stabilita in misura
non superiore al 5 per cento dei prodotti del traffico.