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LEGGE 23 ottobre 1956, n. 1266

Modifica dell'art. 1, comma primo, lettera f), della legge 10 gennaio 1952, n. 38.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 7-12-1956
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                           Articolo unico.

  La  lettera  f)  del primo comma dell'art. 1 della legge 10 gennaio
1952, n. 38, e' sostituita dalla seguente:
  "f)  in  partecipazioni al capitale costitutivo di istituti ed enti
con  scopi  di  pubblica  utilita',  in  conformita' alle leggi ed ai
decreti  che  specificatamente  le  autorizzano,  ed  in obbligazioni
emesse dagli istituti ed enti predetti".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 23 ottobre 1956

                               GRONCHI

                                           SEGNI - VIGORELLI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO