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LEGGE 31 luglio 1956, n. 1016

Modifiche alla legislazione vigente in materia di concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali a scopo di pioppicoltura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 27-9-1956
al: 2-10-1981
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  concessioni  delle pertinenze idrauliche demaniali da assentire
ai sensi del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  14  gennaio  1937,  n.  402,  sono
sottoposte  al pagamento di un canone annuo per ettaro nella seguente
misura:
    per le pertinenze di 1ª classe lire 22.000;
    per le pertinenze di 2ª classe lire 18.000;
    per le pertinenze di 3ª classe lire 12.000;
    per le pertinenze di 4ª classe lire 8.000.
  L'autorita'  che  procede  alla  concessione  ha  facolta', sentito
l'Ispettorato  provinciale della agricoltura, di aumentare fino al 30
per  cento  o  di  ridurre sino al 20 per cento, la misura del canone
annuo indicato nel comma precedente.