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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1956, n. 950

Ordinamento delle Scuole militari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 11-9-1956
al: 8-10-2010
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto   il   testo   unico   delle   disposizioni  legislative  sul
reclutamento  dell'Esercito,  approvato con regio decreto 24 febbraio
1938, n. 329, e successive modificazioni;
  Vista   la   legge   9   maggio   1940,  n.  368,  sull'ordinamento
dell'Esercito, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1953,
n. 816, sull'ordinamento delle Scuole militari;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  la  difesa, di concerto con il
Ministro per il tesoro e con il Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Le  Scuole  militari  sono istituti di istruzione che perseguono lo
scopo di preparare i futuri allievi delle Accademie militari.